Condizioni generali di subappalto

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI SERVIZI

Articolo 1: Oggetto

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura di Servizi (di seguito "le Condizioni Generali") costituiscono l’unica base della relazione commerciale tra le parti. Si applicano ai diversi incarichi di traduzione, interpretariato in situ, interpretariato on line, telefonico o video, doppiaggio, sottotitolaggio, trascrizione di file audio (di seguito "le Prestazioni" o "la Prestazione") conferiti a un traduttore, a un interprete o a un altro soggetto interessato (di seguito "il Prestatario") dalla SOCIETÀ TRADUCTA SWITZERLAND, con sede a Pully (1009), Av C-F Ramuz, 99, SA, con capitale CHF 100.000, iscritta al Registro delle Imprese di Losanna con il numéro CH 550.1.103.312.8, rapresentata, ai fini delle presenti Condizioni Generali, dal proprio co-amministratore, FREDERIC IBANEZ (in seguito denominata TRADUCTA »)..

Le presenti Condizioni Generali hanno come unico obiettivo quello di definire le condizioni alle quali il Prestatario svolgerà, per conto di TRADUCTA SWITZERLAND (di seguito "il Cliente"), la Prestazione che gli è stata commissionata, al prezzo e alle condizioni indicati sul buono d’ordine che rimanda alle presenti Condizioni Generali.

Conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, le presenti Condizioni Generali sono sistematicamente comunicate a qualsiasi soggetto che desideri stipulare un contratto di fornitura di servizi con TRADUCTA SWITZERLAND e che ne faccia richiesta.

Articolo 2: Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali costituiscono l’unica base del contratto di fornitura di servizi stipulato tra TRADUCTA SWITZERLAND e il Prestatario.

Di conseguenza, esse si applicano incondizionatamente e senza limitazioni a tutte le Prestazioni assegnate da TRADUCTA SWITZERLAND al Prestatario.

Più specificamente, le presenti Condizioni Generali si applicano integralmente, senza facoltà di recesso e senza possibilità di applicazione di eventuali condizioni generali di vendita del Prestatario, siano esse identiche a quelle di TRADUCTA SWITZERLAND, contrarie rispetto ad esse o diverse da queste.

All’atto della sua iscrizione sul sito Internet dedicato alla selezione dei Prestatari (www.duction.com), il candidato, per poter proseguire con l’inoltro della propria candidatura, dovrà leggere e accettare le presenti Condizioni Generali, selezionando la casella specificamente prevista allo scopo.

Il contratto di fornitura di servizi stipulato tra TRADUCTA SWITZERLAND e il Prestatario si riterrà perfezionato solo dopo l’inoltro di un buono d’ordine e l’accettazione espressa dell’ordine da parte del Prestatario, il quale dichiara di aver letto le presenti Condizioni Generali sul sito Internet di TRADUCTA SWITZERLAND e di accettarle incondizionatamente. Pertanto, il buono d’ordine contiene specificamente il link con il sito Internet sul quale è possibile consultare le Condizioni Generali.

Le Condizioni Generali trovano applicazione unicamente alla Prestazione indicata sul buono d’ordine che rinvia alle Condizioni Generali, per tutta la durata della stessa.

Articolo 3: Dichiarazioni del Prestatario – Indipendenza delle parti

Il Prestatario garantisce che non esistono restrizioni di natura legale o contrattuale all’esecuzione della Prestazione assegnata da TRADUCTA SWITZERLAND.

Resta inteso che il Prestatario lavora in modo autonomo e si fa carico di tutti i propri obblighi di natura fiscale e previdenziale.

A tale proposito, il Prestatario dichiara di notificare il proprio fatturato o le proprie entrate agli organismi di previdenza sociale e di ottemperare al versamento della totalità dei propri contributi previdenziali.

Il Prestatario dichiara peraltro di rispettare le leggi dello Stato in cui esercita la propria professione e segnatamente, nell’ambito dell’esercizio di suddetta professione, il regime previdenziale e fiscale vigente nello Stato in cui ha sede la sua attività.

Dal momento che il Prestatario è un lavoratore autonomo, come tale esegue la Prestazione che gli è assegnata.

Da ciò consegue che dichiara di non essere legato alla società TRADUCTA SWITZERLAND da vincoli di subordinazione passibili di stabilire, tra il Prestatario e TRADUCTA SWITZERLAND, un eventuale rapporto di lavoro dipendente.

Di conseguenza, quest’ultimo non potrà pretendere di ottenere la riqualificazione del presente contratto di prestazione di servizi come contratto di lavoro dipendente.

Più generalmente, il Prestatario dichiara espressamente che la Prestazione che gli è assegnata non costituisce un contratto di associazione, di franchising, d’impiego o di mandato che lo leghi a TRADUCTA SWITZERLAND.

Si ricorda che gli incarichi di interpretariato consistono nel tradurre oralmente (interpretariato di trattativa/in consecutiva o on line) un discorso da una lingua A a una lingua B e viceversa.

Il Prestatario dichiara sin d’ora di possedere una perfetta conoscenza delle due lingue interessate a fini professionali e di essere in grado di tradurre in modo preciso il tenore dei colloqui o dei discorsi oggetto dell’incarico.

Articolo 4: Dichiarazioni aggiuntive del Prestatario incaricato di fornire un servizio di doppiaggio

Il Prestatario incaricato da TRADUCTA SWITZERLAND di fornire un servizio di doppiaggio dichiara di esonerare TRADUCTA SWITZERLAND dal pagamento di qualsiasi diritto concernente la propria voce, dal momento che quest’ultima può essere utilizzata con qualsiasi supporto di comunicazione (INTERNET o altro).

Dichiara che si tratta della propria voce o, se il Cliente è una società, di quella di uno speaker al quale è stato subappaltato il servizio e che tale voce è totalmente esente da diritti di qualunque tipo.

Articolo 5 : Traduttore giurato.

Il traduttore che accetta un lavoro di traduzione in qualità di traduttore giurato si impegna ad accettare la prestazione unicamente per il periodo durante il quale è iscritto all’elenco ufficiale dei traduttori giurati del paese in cui ha prestato giuramento. Si impegna ad avvertire TRADUCTA SWITZERLAND in caso di radiazione o di cessazione dell’attività di traduttore giurato. In tal caso, dovrà astenersi dall’accettare eventuali proposte di TRADUCTA SWITZERLAND per l’esecuzione di traduzioni certificate.

La traduzione fornita dovrà essere regolarmente certificata secondo le procedure del paese in cui il taduttore figura nell’elenco dei traduttori giurati. Il traduttore sarà interamente responsabile, in qualunque caso, della qualità e della certificazione « ne varietur » della traduzione fornita.

Articolo 6 : Intuitu Personae - Subappalto

Ogni incarico conferito da TRADUCTA SWITZERLAND al Prestatario costituisce l’oggetto di un buono d’ordine e l’accordo con il Prestatario viene concluso intuitu personae.

Di conseguenza il Prestatario si impegna a realizzare personalmente e/o a far realizzare da propri dipendenti, le Prestazioni che gli sono assegnate da TRADUCTA SWITZERLAND.

Il Prestatario si astiene, dunque, dal ricorrere a qualsiasi forma di subappalto, salvo previa autorizzazione scritta da parte di TRADUCTA SWITZERLAND, o dal delegare l’esecuzione della Prestazione a un dipendente privo delle qualifiche necessarie allo svolgimento della prestazione.

Nell’eventualità di subappalto della Prestazione assegnata al Prestatario senza il consenso di TRADUCTA SWITZERLAND, quest’ultima avrà il diritto di porre fine all’esecuzione del contratto di fornitura di servizi.

Articolo 7: Obblighi di TRADUCTA SWITZERLAND

TRADUCTA SWITZERLAND si impegna a retribuire il Prestatario per la Prestazione eseguita da quest’ultimo, al prezzo convenuto di comune accordo e precisato sul buono d’ordine.

Per quanto riguarda principalmente le traduzioni in situ, eseguite presso il cliente, TRADUCTA SWITZERLAND si impegna a rimborsare al Prestatario tutte le spese che abbiano diretta attinenza con il suo incarico (spese di trasporto per taxi, biglietti della metropolitana o del treno, rimborsi chilometrici) all’espressa condizione che siano state previamente ed espressamente approvate per iscritto da TRADUCTA SWITZERLAND.

Il rimborso di suddette spese sarà pagato al Prestatario al termine della Prestazione e al più tardi a fine mese, previo ricevimento di una fattura redatta conformemente alle condizioni previste dall’articolo10 del presente documento. Il Prestatario si vedrà versare un compenso per la Prestazione che gli è stata assegnata da TRADUCTA SWITZERLAND.

In caso di prestazione parziale per cause attribuibili al Prestatario, sarà pagata solo la parte della Prestazione fornita, previa detrazione delle spese da ciò conseguenti.

Per i servizi di interpretariato simultaneo, al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti, TRADUCTA SWITZERLAND si impegna a mettere a disposizione del Cliente un secondo Prestatario.

Articolo 8: Obblighi del Prestatario

Il Prestatario si impegna a fornire a TRADUCTA SWITZERLAND la Prestazione che gli è assegnata, alle condizioni e nei termini specificati sul buono d’ordine.

Il luogo e gli orari per l’esecuzione dell’incarico assegnato al Prestatario sono riportati sul buono d’ordine.

Per quanto riguarda l’interpretariato, il Prestatario si impegna a rispettare questi orari e a non arrivare in ritardo né a lasciare con anticipo il luogo previsto per l’incarico a meno che non sia autorizzato per iscritto dal Cliente di TRADUCTA SWITZERLAND.

Per la fornitura dei servizi di interpretariato, il Prestatario si impegna ad adottare un abbigliamento inappuntabile e consono all’ambiente degli affari.

Per tutta la durata della Prestazione, il Prestatario deve tenersi a disposizione del cliente e soddisfare tutte le richieste ragionevolmente formulate dallo stesso relative alla Prestazione.

Il Prestatario si impegna a informare TRADUCTA SWITZERLAND relativamente a qualsiasi richiesta formulata dal Cliente e non prevista nel buono d’ordine.

Il Prestatario si impegna a far siglare dal Cliente il foglio delle presenze qualora gli sia stato consegnato insieme all’ordine.

Durante tutta la durata dell’incarico e durante il tragitto effettuato per recarsi presso la sede del Cliente, il Prestatario rimane responsabile di qualsiasi fatto gli sia direttamente imputabile ed esonera, pertanto, TRADUCTA SWITZERLAND da qualsiasi responsabilità in merito.

In caso di ritardi (imputabili a ritardi di treni, aerei, ingorghi del traffico, scioperi o altri motivi), il Prestatario si impegna a informare immediatamente TRADUCTA SWITZERLAND e il Cliente presso il quale deve essere eseguita la Prestazione.

Il Prestatario non potrà porre fine alla Prestazione prima del termine indicato sul buono d’ordine.

Qualora non fosse in grado di realizzare la Prestazione come concordato, il Prestatario dovrà immediatamente informarne la società TRADUCTA SWITZERLAND.

In caso di malattia o altro problema di salute che implichi l’assenza del Prestatario e impedisca allo stesso di compiere l’incarico assegnatogli, quest’ultimo si impegna ad informarne tempestivamente la società TRADUCTA SWITZERLAND in modo da consentire alla stessa di trovare una soluzione di ricambio. Il Prestatario dovrà trasmettere un certificato medico alla società TRADUCTA SWITZERLAND.

Il Prestatario saeà responsabile di eventuali inadempienze da lui commesse per motivi diversi da cause di forza maggiore.

Secondo le presenti Condizioni Generali, si considera come causa di forza maggiore qualsiasi evento eccezionale che renda impossibile l’esecuzione dell’incarico conferito al Prestatario per motivi gravi e indipendenti dalla sua volontà (malattia grave, infortunio, ecc.).

Articolo 9: Risoluzione

In caso di mancata esecuzione della Prestazione assegnata al Prestatario entro il termine riportato sul buono d’ordine, il contratto potrà essere rescisso, a propria discrezione, da TRADUCTA SWITZERLAND, che avviserà il Prestatario della propria decisione mediante posta elettronica.

Resta espressamente inteso che tale risoluzione, causata da un’inadempienza del Prestatario, avrà luogo di diritto, senza preavviso e senza ulteriori formalità, poiché la messa in mora risulta unicamente dal mancato adempimento dell’obbligo.

A tale proposito, la risoluzione del contratto inizia a decorrere immediatamente dopo l’invio del messaggio di posta elettronica con il quale TRADUCTA SWITZERLAND comunica la propria decisione di rescindere il contratto.

Articolo 10: Fatturazione

Il Prestatario si impegna a indirizzare a TRADUCTA SWITZERLAND, al termine di ciascuna delle Prestazioni che gli sono assegnate, una fattura relativa all’incarico svolto e alle spese rimborsabili.

Detta fattura deve tassativamente comprendere il dettaglio della fatturazione (segnatamente, per le traduzioni, il numero di parole e il tempo impiegato per l’esecuzione effettiva della Prestazione, se la stessa è oggetto di fatturazione basata sul tempo impiegato) oltre al numero di riferimento e alla data dell’ordine.

Il Prestatario residente in Francia si impegna a indicare sulle proprie fatture il proprio numero di iscrizione al Registre du Commerce e al regime previdenziale e di affiliazione dei lavoratori autonomi.

Articolo 11: Patto di non concorrenza

Per tutta la durata della Prestazione, è fatto divieto al Prestatario di negoziare, a proprio nome, con il Cliente dei contratti aventi per oggetto attività linguistiche.

Parimenti, il Prestatario si asterrà dal proporre e/o dall’intrattenere direttamente o indirettamente rapporti d’affari con il Cliente per tutta la durata della Prestazione e per un periodo di due (2) anni, a decorrere dal termine della Prestazione.

Il Prestatario si asterrà anche dal comunicare i propri dati personali al Cliente e dal lavorare direttamente per quest’ultimo per un periodo di due (2) anni, a decorrere dal termine della Prestazione.

In caso di violazione dei divieti sopra elencati, il Prestatario sarà tenuto a pagare a TRADUCTA SWITZERLAND una penale dell’importo di CHF 10.000.

Articolo 12: Riservatezza e segreto professionale

Il Prestatario è tenuto ad osservare un rigoroso obbligo di riservatezza e di segreto professionale.

In virtù della clausola di riservatezza, il Prestatario si impegna, per tutta la durata del suo incarico e senza limitazioni di durata dopo la scadenza dello stesso, per qualsivoglia motivo, a rispettare la massima riservatezza, astenendosi dal divulgare, direttamente o indirettamente, le informazioni, le nozioni o il know-how da lui eventualmente acquisiti nell’ambito dell’esecuzione del proprio incarico, a meno che tali informazioni, nozioni o know-how siano diventate/i di dominio pubblico o che la loro divulgazione sia resa necessaria da specifiche norme o da un’ingiunzione di natura amministrativa o giudiziaria.

Il Prestatario si impegna anche a far si’ che tale obbligo sia rispettato da tutti i membri del proprio personale coinvolti nella prestazione, assumendosene la responsabilità.

Il Prestatario riconosce la natura riservata di tutta la corrispondenza intercorsa, dei suoi contenuti e allegati, di qualunque genere, e soprattutto dei messaggi di posta elettronica scambiati tra il Prestatario e TRADUCTA SWITZERLAND, i loro dirigenti o dipendenti, qualora essi contengano delle informazioni relative alla missione assegnata al Prestatario.

Al riguardo, il Prestatario si impegna a non divulgare oralmente, per iscritto o in qualsiasi altro modo, direttamente o indirettamente, a terzi, in tutto o in parte, la corrispondenza di natura riservata. Qualsiasi violazione del suddetto obbligo darà luogo all’applicazione di una penale dell’importo di CHF 10.000.

Articolo 13: Clausola di garanzia e di esonero da responsabilità

Il Prestatario si impegna ad esonerare TRADUCTA SWITZERLAND dalla responsabilità penale o civile di eventuali atti illeciti compiuti dal Prestatario in occasione dell’esecuzione della Prestazione.

Nell’ipotesi in cui venisse attribuita, da terzi, a TRADUCTA SWITZERLAND, la responsabilità di tali atti, il Prestatario si impegna a tutelare TRADUCTA SWITZERLAND contro qualsivoglia azione, facendosi carico del costo di eventuali sanzioni comminate a TRADUCTA SWITZERLAND oltre che delle spese legali e giudiziarie sostenute dalla stessa.

Articolo 14: Notifiche e comunicazioni

Qualsiasi notifica o comunicazione di altro genere necessaria ai fini dello svolgimento della Prestazione assegnata al Prestatario verrà effettuata mediante posta elettronica. Per le comunicazioni ricevute in un giorno festivo, la data di ricevimento sarà quella del giorno lavorativo seguente.

Articolo 15: Tribunale competente in caso di controversie

La competenza esclusiva per eventuali controversie viene attribuita al Tribunale di Losanna.

Articolo 16: Validità

Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali fossero dichiarata(e) nulla(e), illecita(e) o inapplicabile(i) dal Tribunale di Commercio di Losanna, tale nullità, illegalità o inapplicabilità non comporterà la nullità delle altre clausole delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 17: Trattamento e tutela dei dati personali

I dati personali comunicati dal Prestatario sono oggetto di un trattamento informatico effettuato da TRADUCTA SWITZERLAND. Vengono registrati nel fascicolo relativo al Prestatario e sono indispensabili per la gestione degli ordini. Le informazioni e i dati personali menzionati sono conservati anche a fini di sicurezza, per rispettare gli obblighi di legge e definiti dalle norme. Essi saranno conservati per tutto il tempo necessario all’esecuzione degli ordini e delle garanzie eventualmente applicabili.

Il responsabile del trattamento dei dati è ALPHATRAD FRANCE. L'accesso ai dati personali sarà rigorosamente limitato ai dipendenti del responsabile del trattamento che sono autorizzati a trattarli nell’ambito delle mansioni da essi ricoperte. Le informazioni raccolte potranno essere eventualmente comunicate a terzi legati alla società da un contratto per l’esecuzione di attività in subappalto, senza che si renda necessaria l’autorizzazione del Prestatario.

Nell’ambito dell’esecuzione delle loro prestazioni, i terzi dispongono di un accesso limitato ai dati e sono tenuti a farne uso conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Eccetto nei casi sopra enunciati, ALPHATRAD FRANCE si impegna a non vendere, noleggiare, cedere o concedere a terzi l’accesso ai dati senza il previo consenso del Prestatario, a meno di esservi costretta da un motivo legittimo.

In caso di trasferimento dei dati al di fuori del territorio dell'UE, il Prestatario ne sarà informato e gli saranno precisate le garanzie assunte per la tutela degli stessi (ad esempio, adesione del prestatario di servizi esterno al "Privacy Shield", adozione di clausole di protezione tipo convalidate dalla legislazione, adozione di un codice di condotta, ottenimento di un’altra certificazione, ecc.).

Conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, il Prestatario dispone di un diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di portabilità dei dati che lo concernono, oltre che del diritto di opporsi al trattamento per motivi legitimi, diritti che può esercitare contattando ALPHATRAD FRANCE, all’indirizzo riportato di seguito: 15, rue du Roussillon, 91220 BRETIGNY SUR ORGE.

I suddetti diritti possono essere esercitati anche per posta elettronica, al seguente indirizzo: droitdacces@alphatrad.com.

È possibile esercitarli indicando i propri cognome, nome, indirizzo postale e allegando una copia fronte-retro della propria carta d’identità.

In caso di difficoltà connesse con la gestione dei propri dati a carattere personale, il Prestatario ha il diritto di sporgere reclamo alla Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, in Francia (CNIL).